Riassumiamo brevemente le misure valide per il commercio a dettaglio e contenute nell’Ordinanza del Presidente della Regione n. 100 del 30/10/2020 (consultabile sotto questa notizia) nell’ottica di prevenzione e riduzione del rischio di contagio:
Per i consumatori:
– Ingresso consentito solo con mascherina e dopo aver disinfettato le mani con il gel igienizzante.
– Obbligo di mantenere la distanza di almeno un metro, con raccomandazione di ampliare la distanza ad 1,8 metri se possibile.
– Divieto di sostare nei locali per un tempo maggiore di quello necessario agli acquisti.
– Negli esercizi a prevalenza alimentare, l’ingresso è consentito ad una persone per nucleo familiare (salvo bambini e non autosufficienti).
Per i commercianti:
– Obbligo di esporre un cartello con il numero massimo di persone ammesse (1 cliente per 10mq di superficie).
– Ove possibile, differenziazione dei percorsi entrata ed uscita.
– All’ingresso del locale, obbligo di posizionare dispenser igienizzanti e cartellonistica informativa.
– Ove presenti carrelli e cestelli, obbligo di posizionare dispenser igienizzanti per l’impugnatura.
– Alla cassa e ai banchi, il personale deve indossare la mascherina FFP2, senza valvola oppure, ove possibile, posizionare pannelli di separazione.
– Favorire il pagamento in modalità elettronica.
Per le medie e grandi strutture di vendita
– All’ingresso, posizionare rilevatori di temperatura corporea.
– Obbligo di tracciare percorsi di ingresso all’entrata e all’uscita, anche in zona parcheggio.
– Obbligo di apporre segnaletica con distanziamento di un metro per la formazione di file.
– Obbligo di esporre cartellonistica con l’indice massimo di presenze, anche per gli ascensori e servizi igienici.
– Divieto di consumazione all’interno dei centri commerciali, eccetto negli spazi destinati all’attività di somministrazione.
– All’interno dell’esercizio, apposito personale vigila sul rispetto delle disposizioni.
Qua sotto anche un manifesto ANCI che racchiude queste disposizioni.
Ordinanza_del_Presidente_n.100_del_30-10-2020.pdf (196,07 KB) |