Norme per abbruciamento residui vegetali

Nei periodi a rischio incendio vige il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali su tutto il territorio. Oltre al divieto abbruciamenti vegetali, nel periodo a rischio il regolamento forestale della toscana (D.P.G.R. 48/R/2003) vieta qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi su bracieri e barbecue situati presso le abitazioni o pertinenze e all’interno di aree attrezzate

Il periodo a rischio incendi boschivi è dal 1° luglio al 31 agosto. Ulteriori periodi a rischio possono essere stabiliti dalla Regione Toscana in base all’indice di pericolosità degli incendi boschivi.

Fuori dal periodo a rischio incendi boschivi:

  • gli abbruciamenti devono essere eseguiti in assenza di vento, ovvero quando la colonna di fumo sale verticalmente, e con le opportune precauzioni: limitando il materiale da bruciare in piccoli cumuli ed in spazi ripuliti, operando in presenza di un adeguato numero di persone e mai da soli, sorvegliando la zona fino a completo spegnimento dell’abbruciamento.
  • per gli abbruciamenti eseguiti in bosco, nelle aree assimilate e negli impianti di arboricoltura da legno è necessario essere autorizzati dall’ente territorialmente competente.

La mancata osservanza delle norme di prevenzione comporta l’applicazione di pesanti sanzioni previste dalla normativa vigente.