Pizzerie, Ristoranti e anche locali (come rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio) potranno, da Venerdì 24 Aprile, riprendere l’attività di vendita di cibo da asporto, previa prenotazione telefonica o online e garantendo che gli ingressi avvengano un cliente alla volta e dilazionati nel tempo, nel rispetto delle normative vigenti e per evitare assembramenti.
A stabilirlo è una nuova Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, precisamente la n.41 del 22 Aprile il cui testo integrale è allegato a questa notizia.
Ecco quanto disposto, in breve, dal provvedimento, in corso di pubblicazione sul BURT, in merito agli esercizi di somministrazione alimenti alle attività artigianali, alla vendita di calzature per bambini e agli impianti carburanti
1. Dal 24 aprile p.v. è consentita, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’ordinanza n. 38/2020, la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte delle attività artigiane. La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all’esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce;
2. Resta sospesa per gli esercizi di cui al punto 1 (esercizi di somministrazione alimenti e bevande e attività artigiane) ogni forma di consumo sul posto;
3. E’ confermato che, ai sensi dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 30 del 9 aprile 2020 la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e simili è consentita anche negli esercizi commerciali specializzati;
4. E’ consentita la vendita delle calzature per bambini sia all’interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano esclusivamente calzature per bambini;
5. E’ consentito agli impianti di distribuzione di carburante funzionanti con la presenza del gestoredi determinare liberamente l’orario del servizio e derogare a quanto previsto dall’articolo 96, comma 2, della legge regionale Toscana 62/2018 in ordine all’obbligo della presenza del gestore nelle fasce orarie di garanzia
L’ordinanza completa del Presidente della Regione è possibile visualizzarla cliccando qui.